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Ordinanza — n. 24976/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks to re-evaluate evidence outside the scope of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24976/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Carlo Spadafora inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spadafora argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding specific criminal code articles, but the court rejected this as an attempt to re-evaluate evidence rather than correct a legal error. The decision rests on the principle that appellate courts cannot substitute their own assessment of facts or re-read probative sources without identifying specific procedural distortions.

Regesto Legislator

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Art. 110, 628 comma terzo n. 1, 61 n. 7 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual assessment, and appeals challenging a lack of motivation are inadmissible unless specific procedural distortions are identified.

Parole chiave

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appellate review limitations lack of motivation defense evidence re-evaluation procedural preclusion criminal code articles court costs award inadmissible appeal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen.
Art. 61 n. 7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .lakani, Rv. 216260
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Testo completo

posto da: SPADAFORA CARLO nato a COSENZA il 05/03/1974 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Spadafora, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110, 628 comma terzo, n. 1, 61 n. 7 cod. pen., non è consentito poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; ribadito che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, .lakani, Rv. 216260); ritenuto che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M