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Ordinanza — n. 24975/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to specific and unfounded arguments regarding theft qualification and possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24975/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Avv. Privitera and Avv. Laudani inadmissible, ruling them as either specific or unfounded. The court determined that the arguments regarding the legal qualification of the conduct and the requirement of possession for the crime of theft were contrary to established case law. Consequently, the appeals were rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and well-founded; arguments claiming possession is required for theft are inadmissible where established jurisprudence holds that mere subtraction suffices.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity requirement appeals theft possession requirement unfounded arguments dismissal court costs and fine licenziamento per motivi economici distacco di lavoratori indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

posto da: BUCCHERI LUIGI nato il 29/12/1975 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Buccheri Luigi; considerato che i due ricorsi, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine (a) alla qualificazione giuridica della condotta ed al trattamento sanzionatorio (ricorso Avv. Privitera), (b) alla conferma della responsabilità (Avv. Laudani), non superano la soglia di ammissibilità in quanto aspecifici (secondo motivo ricorso Avv Privitera e ricorso Avv. Laudani) o manifestamenti infondati (ricorso avv. Privitera sulla qualificazione giuridica) in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui cui fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (tra le altre:

Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente S ndra ecchione Lucian rnperiali DEPOSITATA it CANC:ELLWRIA t(r G, 026 U2 0; Ninigian04Q/Giu ziWio Mateid-U,SatitM .")