Cassation court dismisses appeal for reiterative arguments regarding fraud and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were merely reiterative of those already raised in the first instance. The Court of Appeal had already provided a coherent and logical reasoning regarding the elements of fraud, the lack of particular minor offense status, and the appropriateness of the sentence. Consequently, the court refused to re-examine the case, upholding the lower court's decision on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are merely reiterative of those previously raised without engaging with the appellate court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: RIZZO IGNAZIO nato a PATERNO' il 31/07/1971 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rizzo Ignazio; considerato che i motivi di ricorso proposti risultano veramente reiterativi rispetto alle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza che il ricorrente si confrontasse con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'appello per confermare la responsabilità del Rizzo e per definire il trattamento sanzíonatorio; rilevato nello specifico che (a) con riferimento alle doglianze relative alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa la Corte d'appello ha offerto una motivazione priva di illogicità manifesta e coerente con le emergenze processuali rilevando come il ricorrente avesse ricevuto il prezzo di un bene offerto in vendita senza consegnarlo (pag. 3 della sentenza impugnata), (b) che con riguardo alla sussistenza degli elementi per riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. la Corte di appello ha logicamente escluso la sussistenza del fatto di "particolare tenuità" sia per il disvalore penale della condotta sia per l'entità del profitto, (c) che, con riferimento al trattamento sanzionatorio contestato con gli ultimi due motivi di ricorso la Corte ha correttamente rilevato non erano emersi elementi processuali positivi tali da consentire l'applicazione delle circostanze atipiche e, dunque, di mitigare la sanzione anche tenuto conto che le modalità della condotta ostavano ad ogni ridimensionamento della pena (pagg. 3- 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M