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Ordinanza — n. 24973/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24973/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24973/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MANFREDI ANDREA nato a CROTONE il 10/12/1982 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Manfredi Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati (si veda, in proposito, pag. 1 sulle circostanze ostative al riconoscimento delle generiche, già evidenziate in primo grado), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24973/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati (si veda, in proposito, pag. 1 sulle circostanze ostative al riconoscimento delle generiche, già evidenziate in primo grado), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni rispetto della vita privata prove acquisite tramite sorveglianza diritto all'antenna violazione di domicilio
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Testo completo

posto da: MANFREDI ANDREA nato a CROTONE il 10/12/1982 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manfredi Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati (si veda, in proposito, pag. 1 sulle circostanze ostative al riconoscimento delle generiche, già evidenziate in primo grado), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presi nte ndra Recchione Lucia m-Periali • DEPO5ITATA IN CAp4CELLERIA r13 L7if 2026