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Ordinanza — n. 24971/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24971/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24971/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: VARSALONA LUIGI nato a MORBEGNO il 20/09/1991 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Varsalona Luigi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2- 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, precise e coincidenti con quelle dei testi, con le immagini delle telecamere di sorveglianza e con il file audio depositato della telefonata con l'esecutore materiale della rapina, sull'insussistenza degli elementi costitutivi dell'esercizio arbitrario e sulle modalità della condotta e il valore del bene sottratto che escludono la speciale tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24971/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2- 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, precise e coincidenti con quelle dei testi, con le immagini delle telecamere di sorveglianza e con il file audio depositato della telefonata con l'esecutore materiale della rapina, sull'insussistenza degli elementi costitutivi dell'esercizio arbitrario e sulle modalità della condotta e il valore del bene sottratto che escludono la speciale tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Parole chiave

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sequestro del veicolo lettera di vettura trasporti stradali azione mobiliare controllo di polizia causa di sequestro
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Testo completo

posto da: VARSALONA LUIGI nato a MORBEGNO il 20/09/1991 avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Varsalona Luigi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2- 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, precise e coincidenti con quelle dei testi, con le immagini delle telecamere di sorveglianza e con il file audio depositato della telefonata con l'esecutore materiale della rapina, sull'insussistenza degli elementi costitutivi dell'esercizio arbitrario e sulle modalità della condotta e il valore del bene sottratto che escludono la speciale tenuità del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa