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Ordinanza — n. 24967/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to failure to deduce generic mitigating circumstances as specific appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24967/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the generic contestation of mitigating circumstances and sentencing was not previously deduced as specific grounds of appeal. The appellant failed to comply with procedural requirements, interrupting the devolutive chain under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if generic grounds contesting the recognition of mitigating circumstances or the determination of the sanction were not previously deduced as specific grounds of appeal, thereby interrupting the devolutive chain.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances devolutive chain procedural defect Code of Criminal Procedure court costs

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

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Testo completo

posto da: DIBARTOLOMEO ANGELO nato a CERIGNOLA il 16/02/1984 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dibartolomeo Angelo; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato altresì che le contestazioni proposte con il ricorso sono anche generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente 9an ra Recchione Luciaijdlmpèriali DEPOSITATA ' IN CANOÉLIERIA ( i E3 10,*26 Funzione446' Iziario rifatta De SantAs