Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to devolve a new mitigating circumstance issue to the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Domenico Simone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first two grounds were rejected as they merely reiterated previous complaints already adequately examined by the lower courts without manifest illogicality. The primary reason for dismissal was the failure to devolve the newly introduced mitigating circumstance issue to the appellate court, violating the chain of devolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if a new ground of appeal, such as a mitigating circumstance introduced by Constitutional Court interpretation, was not properly devolved to the appellate court, thereby breaking the chain of devolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DI DOMENICO SIMONE nato a RHO il 28/07/1993 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Domenico Simone; considerato che ì primi due motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto reiterano doglianze già proposte con la prima impugnazione ed adeguatamente vagliate dalla Corte di merito che sui punti contestati ha offerto una motivazione priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali (si veda quanto ritenuto a pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sulla sussistenza della minaccia, sul riconoscimento della responsabilità concorsuale e sul diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n.
4) cod. pen.); rilevato che la questione relativa alla concessione dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. n. 86 del 2024 non è stata devoluta con l'appello (risalente al 12 luglio 2025) con violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. ed inemendabile violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M