Ordinanza — n. 24964/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA03YZ2K1) nato il 21/10/1987 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Palio Mark, considerato che i motivi di ricorso, che contestano (a) l'illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dì ricettazione contestato al prevenuto, (b) la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto all'elemento oggettivo dello stesso, non superano la soglia di ammissibilità poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 24964/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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03YZ2K1) nato il 21/10/1987 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Palio Mark, considerato che i motivi di ricorso, che contestano (a) l'illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato dì ricettazione contestato al prevenuto, (b) la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto all'elemento oggettivo dello stesso, non superano la soglia di ammissibilità poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M