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Ordinanza — n. 24962/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing, ruling discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code is sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24962/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the imposed sentence, but the court found the appeal manifestly unfounded. The court held that the sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, requiring detailed justification only for sentences significantly above the average.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The sentencing discretion of the trial judge is sufficient without detailed reasoning unless the penalty is exceptionally high compared to the average.

Parole chiave

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sentencing discretion Penal Code Articles 132 Penal Code Articles 133 manifestly unfounded appeal Cassation inadmissibility divieto di demolizione costruzioni non autorizzate modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

O nato a CARATE BRIANZA il 06/02/1979 avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raffa Gianfranco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 5 ove la Corte ha comunque evidenziato i numerosissimi precedenti penali, anche commessi nello stesso periodo di quello per cui si procede, a riprova di un'indole violenta e di uno scarso controllo degli impulsi dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M