Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite new grounds and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Mohamed Ennaciri inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground repetitive of arguments already rejected by lower courts, while the second ground was not properly raised in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen. Appeals must cite new grounds not previously raised; otherwise, they are inadmissible as they merely repeat arguments already disallowed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ENNACIRI MOHAMED nato il 15/02/1996 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamed Ennaciri, considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., nn supera la soglia di ammissibilità poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e sulle motivate ragioni del rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 648 comma primo cod. pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto - a pena di inammissibilità - dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto a pag. 3 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara in P.Q.M11 Giudiziario a-De Sanas