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Ordinanza — n. 24958/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite new grounds and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24958/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Mohamed Ennaciri inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground repetitive of arguments already rejected by lower courts, while the second ground was not properly raised in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal charges.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen. Appeals must cite new grounds not previously raised; otherwise, they are inadmissible as they merely repeat arguments already disallowed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to cite grounds repetitive arguments appellate procedure criminal penalty aggravation aggravamento della pena riesame dell'entità pena reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto - a pena di inammissibilità - dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto a pag.
Art. 648 comma primo cod. pen.
pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 648 comma primo cod.
Artt. 648 e 712 cod. pen.
art. 712 cod. pen
4 e 5 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e sulle motivate ragioni del rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto - a pena di inammissibilità - dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto a pag.
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Testo completo

posto da: ENNACIRI MOHAMED nato il 15/02/1996 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Ennaciri, considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., nn supera la soglia di ammissibilità poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e sulle motivate ragioni del rigetto della richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 648 comma primo cod. pen., non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto - a pena di inammissibilità - dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto a pag. 3 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M11 Giudiziario a-De Sanas