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Ordinanza — n. 24955/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lack of new grounds, citing prior review of facts and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24955/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of lack of motivation was merely a repetition of issues already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant argued for a specific legal qualification of robbery and mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning logically sound and based on sufficient evidence regarding the link between violence and the intent to evade capture. Consequently, the appeal was rejected as it did not present new grounds for review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely a reproduction of issues already examined and rejected by the lower court with adequate motivation, or if they lack novelty and do not raise new questions of law or fact.

Parole chiave

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lack of novelty repetition of grounds inadmissible appeal sufficient motivation sentencing discretion allontanamento malgrado rischio di persecuzione minaccia all'ordine pubblico espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, n. 86 del 2024
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Testo completo

posto da: SEBBAHI MOUNIR nato il 15/11/1998 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sebbahi Mounir; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce (a) il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nei reati di rapina impropria consumata e di lesioni personali aggravate, (b) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della rapina prevista dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024 e alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano pagine 3 e 4 ove la Corte la evidenziato, alla luce del compendio probatorio in atti, la sussistenza del nesso tra il ricorso alla violenza nei confronti dell'addetto alla sorveglianza e l'intenzione dell'imputato di garantirsi l'impunità dopo la sottrazione della merce, non rilevando la circostanza che nella fuga, fuori dal supermercato, l'imputato abbia fatto cadere la refurtiva e ha altresì sottolineato come la condotta violenta e le consistenti lesioni cagionate alla vittima non consentissero di qualificare il fatto di lieve entità); che quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulle consistenti lesioni causate alla vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M