Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and failure to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was not formulated in terms permitted by law at the level of legality. The appellant argued for the recognition of a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the argument merely reiterated the same criticisms already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not formulated in terms permitted by law, specifically when they consist of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RAIMONDI ANNAMARIA nato a TORINO il 04/02/1972 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Annamaria Rainnondi; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità nel caso di specie, in ragione della natura abituale della condotta, che si è concretata nella protratta occupazione di un immobile di proprietà pubblica per oltre quattro anni (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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