Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding fact-finding reconstruction and sentencing mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court violated the law by reconstructing facts differently and failed to apply generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that such arguments are prohibited in cassation proceedings and that the lower court's reasoning was logically sound and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot seek a reconstruction of facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, nor can they challenge the application of mitigating circumstances absent clear logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: ASAN NUREDIN (UI: 00INII2) nato il 11/12/1967 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nuredin Asan, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato contestato in rubrica, non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, evidenziando come la prova dichiarativa in esame risultasse riscontrata anche dalle dichiarazioni rese dal vicino di casa a sommarie informazioni, risultando del tutto incompatibili con la prospettazione difensiva (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, il motivo è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
è soltanto quello che si manifesta nel contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre proposizioni contenute nel provvedimento; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche alla luce del principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi; che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha adeguatamente chiarito come l'imputato non sia meritevole della invocata diminuente, in assenza di elementi indicativi anche solo di un iniziale percorso di resipiscenza, di volontà di emenda o di un concreto impegno risarcitorio o conciliativo nei confronti della persona offesa (si veda la pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. P.Q.M