Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances and sentencing discretion violations as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jude Kodio inadmissible, rejecting arguments regarding generic mitigating circumstances and sentencing discretion. The court found the first ground barred in legitimacy proceedings as it sought a factual reconstruction contrary to the lower court's evidence, while the second ground failed because sentencing falls within the trial judge's discretionary scope under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and Kodio was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or the sentencing amount are inadmissible in legitimacy proceedings as they require a new factual assessment or infringe upon the trial judge's discretionary power to determine the penalty within statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: JUDE KODIO (CUI: 053DVJD) nato il 25/03/1998 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jude Kodio; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, invece, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha congruamente evidenziato come l'imputato non abbia manifestato alcun segnale di resipiscenza, avendo reso peraltro dichiarazioni del tutto fantasiose e dimostrato una marcata attitudine al delitto (si veda la pagina 6 della sentenza impugnata); considerato che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni connessi alle circostanze e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo dei giudici di merito risulta adeguatamente assolto mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, la pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M