Italian Court dismisses appeal for criminal liability due to generic and indeterminate grounds violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground for review was generic and indeterminate. The appellant argued for liability under Article 628 of the Penal Code, but the reasoning failed to identify specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the generic nature of the complaint prevented the appellate judge from exercising their supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and a ruling against the appellant for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 628 c.p.: A ground for appeal must be specific and determinate; generic or indeterminate arguments that fail to identify the specific elements of the alleged violation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IEL nato a CONSELVE il 07/12/1979 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse dì Daniel Battistutti; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non individua gli elementi posti a fondamento della censura, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di cogliere i rilievi formulati ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M