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Ordinanza — n. 24938/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24938/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24938/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: BRATTOLI LUIGI nato a FOGGIA il 17/04/1974 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Brattoli; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento posto a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non individua gli elementi posti a fondamento della censura, così impedendo al giudice dell'impugnazione di cogliere i rilievi formulati ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non specificamente contestate; che, invero, l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto, avendo la Corte rilevato l'insussistenza dei presupposti, sia fattuali che giuridici, per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, alla luce delle cinque precedenti condanne riportate dall'imputato, tre delle quali per delitti della stessa indole di quello per cui si procede, nonché dell'intensità del dolo e dell'entità del danno arrecato alla vittima (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24938/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non individua gli elementi posti a fondamento della censura, così impedendo al giudice dell'impugnazione di cogliere i rilievi formulati ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non specificamente contestate; che, invero, l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto, avendo la Corte rilevato l'insussistenza dei presupposti, sia fattuali che giuridici, per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, alla luce delle cinque precedenti condanne riportate dall'imputato, tre delle quali per delitti della stessa indole di quello per cui si procede, nonché dell'intensità del dolo e dell'entità del danno arrecato alla vittima (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure legittimazione a ricorrere ricorso all'autorità di vigilanza esame delle censure formali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: BRATTOLI LUIGI nato a FOGGIA il 17/04/1974 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Brattoli; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento posto a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., poiché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non individua gli elementi posti a fondamento della censura, così impedendo al giudice dell'impugnazione di cogliere i rilievi formulati ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e non specificamente contestate; che, invero, l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto, avendo la Corte rilevato l'insussistenza dei presupposti, sia fattuali che giuridici, per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, alla luce delle cinque precedenti condanne riportate dall'imputato, tre delle quali per delitti della stessa indole di quello per cui si procede, nonché dell'intensità del dolo e dell'entità del danno arrecato alla vittima (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M