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Ordinanza — n. 24932/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of lower court grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24932/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for the exclusion of criminal liability under specific articles, but the Court found the grounds were merely repetitive of the appellate court's rejected arguments without substantive new criticism. Furthermore, a second complaint regarding non-punishment causes was deemed generic and lacking the required specificity to allow the Cassation Court to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 c.p.p.; The Cassation Court rejects appeals where grounds merely repeat lower court censure without specific argumentation or fail to identify the precise elements of the challenged decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity repetition of grounds exclusion of liability supervisory function motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Letto il ricorso di Massimiliano Cappelli; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 129 c.p.p.
266590 - 01); ritenuto, inoltre, che l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 581 c.p.p.
pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
Art. 591 c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
Letto il ricorso di Massimiliano Cappelli; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
266590 - 01); ritenuto, inoltre, che l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
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Testo completo

ILIANO nato a BRINDISI il 02/12/1972 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Cappelli; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione della natura abituale della condotta (come desumibile dai numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato), oltre che sulla base del rilievo che la domanda di regolarizzazione dell'abitabilità dell'alloggio risultava presentata tardivamente (si veda la pagina 7 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); ritenuto, inoltre, che l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr.

Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M