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Ordinanza — n. 24929/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for reiterative and infounded grounds regarding evidence and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24929/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant Damiano Amato. The appellant argued for procedural flaws in the fraud conviction and the assessment of recidiva, but the court found these arguments merely repetitive of lower court decisions already rejected. The court upheld the conviction because the lower court correctly evaluated the evidence of fraudulent conduct and the decisive nature of the defendant's bank account profits.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on reiterated grievances or manifestly unfounded claims regarding the assessment of recidiva and mitigating circumstances are inadmissible if the lower court provided a reasoned judgment based on relevant facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds fraud conviction recidiva assessment mitigating circumstances legality violation Cassation procedure abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

ato a REGGIO CALABRIA il 26/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Damiano Amato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, con particolare riguardo alla valutazione degli elementi probatori relativi alla identificazione dell'imputato quale autore della condotta decettiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente reiterativo di profili di doglianza già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che nel caso di specie la Corte di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle risultanze probatorie fosse emerso in modo chiaro e univoco che l'imputato aveva posto in essere le condotte fraudolente, finalizzate a carpire la fiducia della persona offesa e poi a conseguire l'ingiusto profitto con l'altrui danno, così integrando tanto sotto al profilo materiale quando a quello soggettivo la fattispecie di reato correttamente contestata in rubrica); che, inoltre, deve osservarsi come i giudici di appello abbiano correttamente evidenziato che l'incameramento del profitto confluito sul conto corrente personale intestato all'imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (cfr.

Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01. Si veda ancora pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che è parimenti infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01.

Si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M