Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and insufficient motivation regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and pertinence in the arguments presented. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify the offense and deny generic mitigating circumstances, arguing violations of specific criminal code articles. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was sufficiently detailed and that the appellant failed to concretely refute the specific justifications provided in the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal lacks admissibility if it merely reproduces previously rejected criticisms without specific grounds, and generic objections regarding the denial of mitigating circumstances are insufficient when the lower court has adequately addressed the defense's arguments and relied on the defendant's criminal record to justify the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O LUIGI nato a CATANIA il 21/09/1975 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Luigi D'Aquino, articolato nei seguenti motivi:
1) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.;
2) Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.
3) Mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; lette le note dell'avv. Sergio Emanuele Di Mariano, difensore di Massimo Luigi D'Aquino, il quale ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; ritenuto che tutti i motivi proposti sono privi di specificità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre che carenti dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato che nel caso di specie la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della sussistenza del reato contestato e della dichiarazione di responsabilità dell'imputato ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ove, in conformità con i principi di diritto ivi richiamati, si rileva come la condotta violenta posta in essere dal prevenuto fosse rivolta alla persona offesa e non verso il bene sottratto e come, inoltre, l'uso del casco risultasse certamente idoneo al camuffamento della propria identità somatica); che le doglianze prospettate dal ricorrente non risultano sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione dei profili di censura avanzati con i motivi d'appello;che, infine, per quanto attiene alla censura relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve ritenersi correttamente assolto l'onere motivazionale dei giudici di merito che hanno valorizzato i plurimi precedenti penali dai quali risulta gravato l'imputato per reati di analoga natura rispetto a quello per cui si procede (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, con la conseguenza che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotíis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M