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Ordinanza — n. 24922/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity regarding necessity and prescription defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24922/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's reasoning. The appellant argued for the defense of necessity and prescription, but the court found these claims generic and unrelated to the actual grounds of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to concretely refute the lower court's factual findings and legal conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal lacking specific criticism of the contested judgment's reasoning is inadmissible for aspecificity, and the defense of necessity requires an actual, imminent danger rather than mere housing discomfort.

Parole chiave

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lack of specificity defense of necessity prescription of crime inadmissible appeal aspecificity vizio motivazione inadeguata delle censure costituzionali invocazione di motivi legali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Simeone; ritenuto che le censure proposte nell'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Simeone; ritenuto che le censure proposte nell'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio
ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv.
Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Pg
Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Pg, Rv.
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Testo completo

nato a NAPOLI il 29/12/1968 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Simeone; ritenuto che le censure proposte nell'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., con particolare riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ed alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; che, invero, la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente rilevato come dalle risultanze probatorie fosse emersa con certezza la natura arbitraria della permanenza dell'imputato all'interno dell'immobile di proprietà comunale, in considerazione della assenza di un provvedimento di effettiva assegnazione dell'alloggio in favore dello stesso (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, con particolare riferimento al richiesto riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, deve osservarsi come la Corte di merito, con motivazione esente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, abbia congruamente evidenziato come nel caso di specie dovesse escludersi il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, risultando questa ravvisabile solo laddove il pericolo all'integrità fisica sia attuale, immanente, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio enon potendo, quindi, consistere in un mero stato di disagio abitativo (si veda ancora la pagina 4); considerato, infine, che è manifestamente infondata la doglianza con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato dai giudici di appello, secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente nel caso in cui l'occupazione si protrae nel tempo, determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, sicché il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con il rilascio spontaneo o coattivo dell'immobile, circostanza che non risulta verificatasi nel caso di specie (cfr.

Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025, Pg, Rv. 288849 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M