Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24920/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciability of new exclusion grounds and generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24920/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that new exclusion grounds for criminal liability and specific factual errors regarding the defendant's awareness were not raised in the first instance. The court rejected these claims because the new legal ground was not immediately apparent from the record and the other complaints were merely generic grievances without specific reference to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot examine new grounds for exclusion of criminal liability raised for the first time in cassation unless they are immediately apparent from the case file without further factual investigation, and generic complaints lacking specific reference to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal exclusion of criminal liability new grounds in cassation generic factual complaints immediate apparentness rule procedural time limits burden of proof contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Gabrieli ha argomentato in ordine alla non tardività del motivo relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
Art. 707 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
156 del 2020, a seguito della quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 707 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv.
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti
274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

il 20/02/1974 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aliu Ndao; letta la memoria dell'avv. Antonio Gabrieli, difensore di Aliu Ndao, con il quale l'avv. Gabrieli ha argomentato in ordine alla non tardività del motivo relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., e ha chiesto che il ricorso venga assegnato a un'altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., qualora la questione, già proponibile in sede di appello, non sia stata prospettata neppure con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta sul punto, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (cfr.

Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01); che, diversamente da quanto è sostenuto nella menzionata memoria, il motivo era proponibile in appello, anche nel corso della discussione orale dinanzi alla Corte di merito, atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, a seguito della quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. poteva essere riconosciuta anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22/07/2020 e che la sentenza di primo grado è del 25/09/2020; che deve altresì osservarsi come la regola della immediata rilevabilità anche d'ufficio di tale causa di non punibilità sia possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (cfr.

Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271), condizioni che non ricorrono nel caso di specie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riferimento alla valutazione della prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa dei beni, è generico ed aspecifico, perché caratterizzato essenzialmente da mere doglianze in punto di fatto, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza gravata che, invece, ha congruamente rilevato come la sussistenza dell'elementosoggettivo del reato risultasse comprovata dal numero delle borse oggetto di contraffazione e dall'assenza di documentazione attestante la legittimità del relativo possesso, in perfetta conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 707 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M