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Ordinanza — n. 24918/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court findings without new legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24918/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and civil party expenses. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding damage and injury, but the court found these complaints merely reproduced arguments already rejected in the appellate stage. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary new legal comparison required for review under the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely repeat arguments already fully examined and rejected by the appellate court without presenting a new legal comparison or specific misinterpretation of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal res judicata principle repetition of arguments lack of new comparison appellate review limits motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, Imbò
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

NCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/11/1991 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Langellotto; lette le conclusioni dell'Avv. Davide Zito, difensore della parte civile Mario Indriolo, il quale, dopo avere argomentato al riguardo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla suddetta parte civile, come da nota; ritenuto che il primo motivo di ricorso, articolato in quattro distinti profili di censura, con i quali si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati di danneggiamento e lesioni, con particolare riferimento alla erronea valutazione delle risultanze probatorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); considerato che la Corte di merito, con motivazione approfondita e immune dai vizi dedotti, ha specificamente indicato le ragioni che militano per la sussistenza della responsabilità del ricorrente per entrambi i reati allo stesso contestati, individuando in particolare come oggettivi riscontri alla narrazione dei fatti offerta dalla persona offesa, sulla cui credibilità ed attendibilità intrinseca la Corte pure si sofferma, gli esiti della certificazione medica in atti, attestante le lesioni sulla persona dell'Indriolo, compatibili con la versione dei fatti fornita da quest'ultimo (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che a tale specifico riguardo deve osservarsi come, in tema di valutazione della prova, risulti congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa, peculiarmente rilevante dal punto di vista probatorio perché redatto in epoca temporalmente prossima ai fatti (cfr.

Sez. 5, n. 15254 del 28/10/2021, dep. 2022, Imbò, Rv. 282975 - 01); ritenuto che anche le ulteriori doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge con riferimento alla quantificazionedel trattamento sanzionatorio ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentite dalla legge in questa sede e sono manifestamente infondate perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che a tale riguardo deve evidenziarsi come risulti privo di pregio il rilievo difensivo per il quale il giudice di prime cure si sarebbe immotivatamente discostato dal minimo edittale previsto dalla legge per il reato di lesioni, atteso che la doglianza non tiene conto dell'aumento della misura della pena in conseguenza dell'applicazione della continuazione con il reato di danneggiamento; che, inoltre, deve ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata ove, da un lato, si evidenzia la congruità della misura della pena stabilita dal primo giudice alla luce del contesto in cui sono stati commessi i fatti per cui si procede - significativi di una particolare aggressività dell'imputato, esplicatasi per futili motivi - e, dall'altro, si rileva l'insussistenza di elementi di positiva valutazione ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che l'imputato deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Mario Indriolo, da liquidare in complessivi C 2.451,80, oltre accessori di legge.

P.Q. P.Q.Mrappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Indriolo Mario che liquida in complessivi € 2.451,80 oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 19 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Gigseppe Nicast7,-, Lucian Imperiali r DCPOSITATA IN CAN LAMA " . 2026 lie mfM