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Ordinanza — n. 24906/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds and inadmissibility regarding sentencing and suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural contradictions and sentencing excessiveness. The court found the lower court's reasoning logical, based on the defendant's lack of therapeutic commitment and failed detoxification, which justified a negative prognosis on future reoffending. Consequently, the appeal was dismissed without costs due to the defendant's minor age at the time of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 52 d.lgs. 196/03: Appeals challenging sentencing or suspension must be substantively grounded, and general data must be redacted from public records when the appellant was a minor at the time of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing excessiveness minor age exemption procedural contradiction data redaction therapeutic community disintoxication failure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
7 della sentenza impugnata);rilevato, altresì, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, inragione della minore età della ricorrente al momento della commissione delreato, è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e va disposto,ai sensi dell'art. 52 d.lgs.
ART. 52 D.LGS.196/03
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

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Testo completo

ndo motivo di ricorso, con cui si contesta,rispettivamente, la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancatoaccoglimento della richiesta di sospensione del procedimento e di applicazionedelle sanzioni sostitutive, nonché il vizio di motivazione con riguardo alladosimetria della pena, oltre che reiterativi poiché riproduttivi di profili di censuragià adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito,sono manifestamente infondati;che, invero,lasentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) haposto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficioargomentazioni logiche e ineccepibili (la persistente assenza di volontàdell’odierna ricorrente ad essere collocata in una comunità terapeutica, nonché lamancanza di un collaudato percorso di disintossicazione) esprimendo un giudiziodi prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudiziotipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso inesame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravitàdel reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinqueredell’imputata e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della sua personalità che nehanno orientato la decisione;che, infine, in relazione alla eccessività della pena,secondo l’indirizzoconsolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edmerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e che, nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice èadeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenutidecisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);rilevato, altresì, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, inragione della minore età della ricorrente al momento della commissione delreato, è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e va disposto,ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'oscuramento delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.