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Ordinanza — n. 24903/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments on extortion and mafia elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court found the defendant guilty of extortion under Article 393 of the Penal Code, noting the criminal nature of the demand and the existence of the criminal association. The Supreme Court refused to re-evaluate the evidence or the logic of the first-instance judgment, ruling that such arguments fail to meet the specific requirements for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when it consists solely of the pedissequous repetition of grounds already discussed and dismissed by the court of appeal, failing to provide a specific and argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments extortion crime mafia elements procedural preclusion Article 393 Penal Code judicial review limits estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
art. 393 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
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Testo completo

orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Gianfranco Riccardi e le memoriasopravvenute;ritenuto che il ricorso reitera pedissequamente i medesimi motivid’impugnazione contenuti nell’atto di appello e ora ribaditi con il ricorso, giàaffrontati e risolti dalla corte di appello che, con motivazione adeguata, logica enon contraddittoria: ha spiegato (dalla pagina 11 alla pagina 16) che non potevaritenersi configurato il reato di cui all’art. 393 cod. pen., mancando la necessariacoincidenza tra il diritto che l’imputato sosteneva di poter tutelare in viagiudiziale e la pretesa estorsiva; ha illustrato (alle pagine 16 e 17)i molteplicielementi che avevano connotato di mafiosità della richiesta estorsiva, in quantoaccompagnata dall’evocazione del sodalizio criminoso, peraltro, realmenteesistente;considerato che da tale rilievo discende l’inammissibilità dei motivid’impugnazione, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01)»;osservato, altresì, che il ricorso, nelle sue argomentazioni, si risolve nellaproposta di una rilettura del compendio probatorio, con rivalutazione del merito,non suscettibile di scrutinio in sede di legittimità, stante la preclusione per laCorte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI