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Ordinanza — n. 24901/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and late submissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24901/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly found that the defendant could not appropriate a vehicle he already owned and controlled, despite formal title issues. The Court of Cassation refused to re-evaluate factual findings, emphasizing that such assessments remain the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: Appeals based solely on the repetition of grounds already examined and rejected by the court of first instance are inadmissible, and late submissions submitted after the statutory deadline are excluded from consideration.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds late submissions factual findings appropriation crime Court of Cassation procedural deadline volontà di appropriarsi della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Alessandra Spiriticchio, partecivile costituita nel procedimento a carico di Gisoni Gino e le memoriesopravvenute;rilevato che l’impugnazione è sostanzialmente riproduttiva delle identichecensure mosse con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla corte di appello conmotivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alle emergenzeprocessuali, con la quale ha spiegato che nel caso in esame non potevaconfigurarsi una condotta appropriativa.

A tale riguardo, va ricordato che il reatosi realizza con l'appropriazione di denaro o cose mobili altrui avendone già lamateriale disponibilità. Nel caso in esame i giudici della doppia sentenzaconforme hanno evidenziato come nel caso in esame mancasse il requisitodell’altruità dell’autoveicolo che si assume oggetto di appropriazione, atteso cheè la stessa parte civile a spiegare che quello era stato acquistato da Giasoni conil proprio denaro e da lui ritirato e sin dall’origine detenuto da proprietario reale,dal che conseguiva che quello non poteva essersi appropriato di un bene già suoe non altrui, a dispetto dell’intestazione formale;considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e noncontraddittoria, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944) e, contrariamente a quanto dedotto, conmotivazione che non si presta ad alcuna censura, in quanto priva di fratturelogiche ed aderente alle emergenze processuali, la Corte di appello halogicamente escluso la sussistenza del requisito dell’altruità, traendone corretteconseguenze in ordine all’insussistenza del reato;ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi chesi risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;considerato che le memorie sopravvenute sono tardive, in quanto inviate incancelleria il 18/05/2026, quando era oramai spirato il termine di quindici giorniprima dell’udienza previsto concesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. perfar pervenire motivi nuovi e memorie, mentre il successivo termine di cinquegiorni prima (comunque non rispettato) è previsto per le repliche che, a lorovolta, suppongono che la controparte abbia presentato memorie a cui replicare.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI