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Ordinanza — n. 24871/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24871/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24871/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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lla Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Kelly Tatiana Nasty;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessamotivazione in ordine alla mancata declaratoria di immediato prosciogloimentoex art. 129 cod. proc. pen., è formulato in termini generici, perchè, privo deirequisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, cod. proc.pen., non indicando con concreta specificità l’evidenza della causa di immediatoproscioglimento invocata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge in relazione all’eccessività della pena, oltre ad essere anch’esso generico,risulta manifestamente infondato, dovendosi sul punto ribadire che lagraduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24871/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è formulato in termini generici, perchè, privo deirequisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, cod. proc.pen., non indicando con concreta specificità l’evidenza della causa di immediatoproscioglimento invocata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge in relazione all’eccessività della pena, oltre ad essere anch’esso generico,risulta manifestamente infondato, dovendosi sul punto ribadire che lagraduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sproporzionata controllo della commisurazione della pena sanzioni pecuniarie adeguamento della pena gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

lla Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Kelly Tatiana Nasty;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessamotivazione in ordine alla mancata declaratoria di immediato prosciogloimentoex art. 129 cod. proc. pen., è formulato in termini generici, perchè, privo deirequisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, cod. proc.pen., non indicando con concreta specificità l’evidenza della causa di immediatoproscioglimento invocata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge in relazione all’eccessività della pena, oltre ad essere anch’esso generico,risulta manifestamente infondato, dovendosi sul punto ribadire che lagraduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale delgiudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI