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Ordinanza — n. 24870/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error regarding recidivism and minimum penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24870/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had correctly argued that the criminal relationship demonstrated a persistent tendency to offend and that the sentence was proportionate to the crime's gravity. Consequently, the court rejected the claims regarding recidivism application and minimum penalty containment as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has adequately addressed the grievances regarding recidivism and sentencing proportionality, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal recidivism sentencing proportionality appellate review inadmissible appeal Corte di Cassazione prova del rischio persecuzione attività criminosa agente di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

te d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Alfonso Abbruzzese;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al giudizio sulla pena, avendo i giudici diappello errato nell’applicare la recidiva e nel mancato contenimento della penanei minimi edittali, oltre che meramente reiterativo di profili di censura giàesaminati e respinti dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamenteinfondato;che, infatti, i giudici di appello hanno congruamente assolto all’onereargomentativo con riferimento alle doglianze prospettate nell’atto di gravame,evidenziando, da un lato, come il rapporto esistente tra il fatto per cui siprocede e la precedente condanna sia indicativo di una perdurante inclinazionecriminale e di una accresciuta capacità a delinquere, e, dall’altro lato, come lapena determinata dal primo giudice sia del tutto proporzionata alla gravità delfatto e alla callidità delle modalità della condotta realizzata dall’odierno ricorrente(si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI