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Ordinanza — n. 24823/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds and failure to devolve gross falsity claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24823/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not formulated in the permitted terms allowed at this stage. The appellant argued for gross falsity and trademark counterfeiting, but the court noted these points were already examined and rejected in the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed as it merely reproduced prior arguments without new devoluted grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be formulated in permitted terms; grounds not devoluted with the appeal or manifestly unfounded are inadmissible, and the court reviews only the legality of the lower court's decision, not the factual accuracy of its reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal improper grounds gross falsity trademark counterfeiting permitted terms rinnovo del permesso di dimora rimborso dei contributi agli stranieri indennità di soggiorno all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 474 cod. pen.
la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchiocontraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazionegrossolana, considerato che l'art. 474 cod.
art. 474 cod. pen
la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchiocontraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazionegrossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto,Rv.
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Testo completo

25 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Sergine Abdou Lahat Gueye;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione in merito all’accertamento della contraffazione dellamerce e alla configurabilità del falso grossolano, non è formulato in terminiconsentiti in questa sede, essendo meramente riproduttivo di rilievi che, giàdedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territorialecon corrette argomentazioni logiche e conformi ai principi di diritto affermati inmateria, con particolare riguardo a quello (di cui il ricorrente non dubita)secondo il quale la prova della falsificazione del marchio di un bene può esserefornita anche dalla testimonianza del soggetto operante (in tal senso, Sez. 3, n.29891 del 13/05/2015, in motivazione), laddove, come nel caso che ci occupa, sitratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli, trattandosi dipersonale militare della Guardia di Finanza, con funzioni di prevenzione erepressione di reati in materia di contraffazione di marchi;considerato che il motivo con cui si deduce la grossolanità del falso nonrisulta devoluta con l’atto di appello e -necessitando di accertamenti in fatto- nonpuò essere proposto per la prima volta con il ricorso e, comunque, risultamanifestamente infondato, ove si consideri che «integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchiocontraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazionegrossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta,non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesacome affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano leopere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anchea tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per lacui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo,quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazionee le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirentisiano tratti in inganno» (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 –01);considerato che, infatti, pur avendo formalmente espresso censurericonducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà si è censurata unadecisione errata, perché fondata su mezzi di prova e conseguenti risultanzeprocessuali non attendibili, mentre deve ribadirsi come l’apprezzamento dei datiprocessuali e la scelta, tra i vari mezzi probatori di quelli ritenuti più idonei asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudicedel merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare –come avvenuto nel caso in esame − le ragioni del proprio convincimento (cfr.Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto,Rv. 250362);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI