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Ordinanza — n. 24822/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments without new substantive critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24822/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The defense failed to provide a unified, critical analysis of the lower court's reasoning regarding mitigating circumstances and mental capacity. Consequently, the court ruled that such repetitive submissions lack the specific argumentative function required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4 cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; Art. 89 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a repetition of grounds already examined and dismissed by the court of first instance without offering a new, specific, and critical argumentative critique.

Parole chiave

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cassation inadmissibility reiteration of arguments mitigating circumstances partial mental capacity lack of critical analysis

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4 cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
eall’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.
Art. 89 cod. pen.
2 dellasentenza impugnata) e della possibilità di riconoscere del vizio parziale di mente,ai sensi dell’art. 89 cod. pen. (par.
art. 89 cod. pen
2 dellasentenza impugnata) e della possibilità di riconoscere del vizio parziale di mente,ai sensi dell’art. 89 cod. pen.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour

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Testo completo

impugnazione sono in gran parte riproduttivi delleidentiche censure mosse con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla corte diappello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, aderente alleemergenze processuali e conformi ai principi di diritto fissati nelle materietrattate, in relazione all’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto cod. pen. eall’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (par. 2 dellasentenza impugnata) e della possibilità di riconoscere del vizio parziale di mente,ai sensi dell’art. 89 cod. pen. (par. 3 della sentenza impugnata).

Motivazione cheviene in gran parte trascurata, in quanto le argomentazioni difensive tendono aparcellizzare l’impianto argomentativo, senza esporre un reale confronto con lamotivazione intesa in maniera unitaria e inscindibile. Tanto porta a ribadire che«è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.