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Ordinanza — n. 24818/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being overly generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24818/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mihai Alexandru Mitru inadmissible due to its excessive generality. The court found the document lacked any reference to the specific content of the appealed judgment, rendering it devoid of concrete censorial pertinence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal must be specific and pertinent; a generic appeal lacking reference to the actual content of the judgment is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds censorial pertinence requirement procedural costs award Article 581 Code of Criminal Procedure abbandono del posto di lavoro distacco di lavoratori licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Mihai Alexandru Mitru;considerato che il ricorso è formulato in termini oltremodo generici, essendototalmente privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotato da puntualitàe concreta pertinenza censoria, richieste, a pena di inammissibilità, dall'art. 581,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI