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Ordinanza — n. 24815/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated sentencing as lower court reasoning was implicit and sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to explicitly exclude recidivism or recognize mitigating circumstances, claiming a violation of law and reasoning defects. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning implicitly confirmed the aggravating circumstance of increased culpability and social danger based on numerous prior offenses, while also finding no positive elements to support generic mitigating factors, consistent with established Supreme Court jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 99, secondo comma, cod. pen.; The Court of Cassation holds that a lower court's decision is not censurable in a legitimacy appeal if the reasoning, though not explicitly addressing every specific ground, is clearly derived from the overall argumentative structure and implicitly confirms the applicable legal provisions.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Aggravating Circumstances Implicit Reasoning Recidivism Exclusion Mitigating Factors Court of Cassation protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Art. 99, secondo comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
270986; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
271269;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, Currà
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Testo completo

'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Omar Predieri;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per mancataesclusione della recidiva ed omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti,risulta manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, come si evincedalla motivazione della sentenza impugnata, là dove la corte di appello -nell’escludere la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto,cod. pen.- ha sottolineato come il rapporto tra il reato per cui si procede e inumerosi precedenti specifici ascritti all’odierno ricorrente sia indicativodell’accresciuta colpevolezza e pericolosità sociale, così implicitamenteconfermando la sussistenza dei presupposti applicativi dell’aggravante ex art. 99,secondo comma, cod. pen.;osservato, poi, che i giudici hanno negato le circostanze attenuantigeneriche evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, in lineacon l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01), così ritenendo implicitamente ininfluenti lecircostanze evidenziate dalla difesa;rimarcato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01;

Sez. 5 - ,Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 –01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI