Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court declared the appeal filed by Nisrine Ratbi inadmissible, rejecting her claim that the lower court failed to recognize mitigating circumstances. The court held that judges need only address decisive factors rather than every element presented by the parties. Consequently, the appeal was dismissed, and Ratbi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; While judges must motivate decisions, they are not required to consider all favorable or unfavorable elements, only those deemed decisive or relevant, allowing other factors to be disregarded in the final evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Nisrine Ratbi;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti,risulta manifestamente infondato, in quanto − tenuto conto che non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimentoa quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (cfr.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01) − nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici diappello abbiano congruamente motivato sul punto, in linea con l’indirizzoconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01), evidenziando quali ragioni ostative:l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di numerosi e graviprecedenti sul punto, nonché le modalità della condotta criminosa, organizzata eprofessionale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI