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Ordinanza — n. 24675/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated gas theft due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Sperandeo's appeal against the Second Instance Court's conviction for aggravated theft of natural gas inadmissible. The appellant argued for a retrial and challenged the subjective element of the crime, but the court found his grounds too generic and lacking specific factual references. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate logical gaps in the lower court's reasoning or provide precise legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be admissible only if it contains specific factual and legal grounds; generic complaints or mere requests for evidence renewal without demonstrating logical flaws in the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments evidence renewal subjective element of crime altri capi d'accusa gravi addebiti penali elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577
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Testo completo

posto da: SPERANDEO GIOVANNI nato a BENEVENTO il 14/02/1983 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giovanni Sperandeo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del furto pluriaggravato di gas metano; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - è genericamente formulato, in quanto non si confronta con l'analitica motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata), limitandosi a dedurre l'insussistenza di un sufficiente quadro probatorio; - che il secondo motivo - afferente al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria - è indeducibile in quanto la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577); circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si è limitata a dedurre la necessità di assumere il mezzo di prova richiesta, laddove la Corte territoriale ha ampiamente argomentato in ordine all'infondatezza dell'assunto difensivo (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione delle censure difensive - è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, avendo omesso, la difesa, finanche di indicare i profili di censura in ipotesi pretermessi; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM P.Q.M