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Ordinanza — n. 24672/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on theft conviction, citing lack of specific contestation and statute of limitations suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24672/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Michael Sparapano's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted and consummated theft. The court found the first argument regarding the qualification of the crime unfounded because the defendant was not specifically contesting the consummated aspect, noting he was caught outside the store with control over the stolen goods. Furthermore, the court rejected the statute of limitations defense by applying the 'Orlando suspension' rule, which prevents the limitation period from running during a suspended sentence, meaning the case was not yet time-barred at the time of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 159 cod. pen.: The court must examine specific contestations of crime elements; the statute of limitations is suspended during the application of the second paragraph of Art. 159 cod. pen., preventing its expiration during the suspension period.

Parole chiave

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theft consummated statute of limitations Orlando suspension inadmissible appeal specific contestation porto abusivo di armi furto di lieve entità scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
- che Michael Sparapano ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei furti, consumati e tentati, contestati ai capi a), c) e d) della rubrica e del reato di cui all'art. 697 cod.
Art. 159 cod. pen.
288175) prevista al secondo comma dell'art. 159 cod.
art. 697 cod. pen
- che Michael Sparapano ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei furti, consumati e tentati, contestati ai capi a), c) e d) della rubrica e del reato di cui all'art. 697 cod.
art. 159 cod. pen
288175) prevista al secondo comma dell'art. 159 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
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Testo completo

posto da: SPARAPANO MICHAEL nato a LECCE il 28/09/1995 avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Michael Sparapano ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Lecce, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei furti, consumati e tentati, contestati ai capi a), c) e d) della rubrica e del reato di cui all'art. 697 cod. pen., contestato al capo b); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del reato contestato al capo a) in termini di furto consumato - è manifestamente infondato in quanto, alla luce della ricostruzione prospettata dalla Corte territoriale, non specificamente contestata dal ricorrente, l'imputato è stato fermato all'esterno dei locali del supermercato, conseguendo, seppur momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo; - che il secondo motivo - che deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto omette di considerare la c.d. sospensione Orlando (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175) prevista al secondo comma dell'art. 159 cod. pen. (nella formulazione vigente ratione temporis al momento della consumazione dei fatti), sicché, applicando la sospensione di cui al primo comma, il termine di prescrizione non era ancora scaduto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado e, perdurante la sospensione disposta al secondo comma, la prescrizione, ad oggi, non è ancora maturata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM Di P.Q.Mr 21(i) G/2026 2 Funzioneri -Giudiziario Muta De