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Ordinanza — n. 24670/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24670/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24670/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: LO FARO BIAGIO nato a CATANIA il 07/04/1987 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Biagio Lo Faro ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce l'incostituzionalità dell'equiparazione tra il furto in abitazione e quello nelle sue pertinenze - è manifestamente infondato, sussistendo le medesime esigenze di protezione della sicurezza individuale (che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali) anche in relazione alle pertinenze, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge quanto alla concreta diminuzione applicata per le riconosciute attenuanti generiche non nella sua massima estensione - è indeducibile perché la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24670/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:

Parole chiave

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violazione di domicilio furto di lieve entità furto aggravato assicurazione contro il furto costi d'alloggio locazione abitativa
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Testo completo

posto da: LO FARO BIAGIO nato a CATANIA il 07/04/1987 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Biagio Lo Faro ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce l'incostituzionalità dell'equiparazione tra il furto in abitazione e quello nelle sue pertinenze - è manifestamente infondato, sussistendo le medesime esigenze di protezione della sicurezza individuale (che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali) anche in relazione alle pertinenze, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario; - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge quanto alla concreta diminuzione applicata per le riconosciute attenuanti generiche non nella sua massima estensione - è indeducibile perché la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:

Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M