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Ordinanza — n. 24669/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming garage access lane is private residence for attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24669/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft in a condominium garage. The appellant argued the access lane constituted a private residence, but the court found this claim unfounded because the space was not open to the public and lacked occasional private life activities. Consequently, the conviction stands as the garage lane does not meet the legal threshold of a private dwelling.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.; Art. 456 c.p.: A condominium access lane is not considered a private residence for criminal qualification purposes if it is not open to the public and lacks occasional private life activities, even if exclusive to residents.

Parole chiave

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condominium access lane private residence definition attempted theft charge criminal qualification threshold condominium common areas parte comune proprietà privata violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.
Art. 456 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076
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Testo completo

PE nato a CATANIA il 17/06/1975 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Giuseppe Castagna ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta qualificazione della corsia di accesso ai garage condominiali quale spazio rientrante nella privata dimora - è manifestamente infondato, essendo rilevante, sotto tale profilo, a prescindere dal regime civilistico al quale è sottoposto il bene, la circostanza che gli spazi ove si è consumato il fatto non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e che in essi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata (sez. U. n. 31345/17, Rv. 270076), fra i quali anche parcheggiare il proprio veicolo nel comune spazio condominiale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M