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Ordinanza — n. 24665/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for serious threats using a weapon due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24665/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for serious threats involving a weapon. The appellant's sole ground of appeal merely reiterated arguments already rejected by the appellate court without introducing new evidence or legal reasoning. Consequently, the court ruled that the territorial court correctly established the facts regarding the weapon's use and the victim's perception of the threat.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments serious threats use of weapon Cassazione Roma minaccia nel diritto penale infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

posto da: MARCIANO MARIO nato a LAMEZIA TERME il 12/12/1998 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mario Marcianò ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato e, comunque, dell'aggravante dell'uso dell'arma - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) e perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato atto dell'utilizzo dell'arma e della chiara percezione della minaccia da parte della vittima; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore I Preidente Michel Cuoco Enrico ittorìo tanislao Scarlini r DePo