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Ordinanza — n. 24658/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24658/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24658/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: 30VANOVIC LAURA nato a ACERRA il 19/08/2003 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Laura Jovanovic ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla riduzione operata ai sensi dell'art. 56 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 24658/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Parole chiave

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tentato furto aggravamento della pena furto aggravato commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità crimine

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
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Testo completo

posto da: 30VANOVIC LAURA nato a ACERRA il 19/08/2003 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Laura Jovanovic ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di tentato furto aggravato in abitazione; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla riduzione operata ai sensi dell'art. 56 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQ P.Q.M