Ordinanza — n. 24656/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: MEJRI SAMIR (CUI 01FWDDC) nato il 30/01/1966 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Samir Mejri ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata preceduta la falsa dichiarazione di identità da interrogazioni rivolte all'imputato dagli agenti - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato essendosi sostanziata la richiesta, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, nell'offerta del modulo da compilare con l'indicazione delle generalità; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento delle esatte generalità dell'imputato, ricavate, secondo la difesa, dalle sole dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti - è manifestamente infondato (essendo stata accertata l'identità dell'imputato alla luce dei rilievi dattiloscopici), ed è comunque genericamente formulato (non avendo il ricorrente esplicitato un'identità differente rispetto a quella prospettata nella sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 24656/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata preceduta la falsa dichiarazione di identità da interrogazioni rivolte all'imputato dagli agenti - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato essendosi sostanziata la richiesta, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, nell'offerta del modulo da compilare con l'indicazione delle generalità; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento delle esatte generalità dell'imputato, ricavate, secondo la difesa, dalle sole dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti - è manifestamente infondato (essendo stata accertata l'identità dell'imputato alla luce dei rilievi dattiloscopici), ed è comunque genericamente formulato (non avendo il ricorrente esplicitato un'identità differente rispetto a quella prospettata nella sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MEJRI SAMIR (CUI 01FWDDC) nato il 30/01/1966 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Samir Mejri ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata preceduta la falsa dichiarazione di identità da interrogazioni rivolte all'imputato dagli agenti - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 4 della sentenza impugnata) ed è manifestamente infondato essendosi sostanziata la richiesta, per come chiaramente evidenziato dalla Corte territoriale, nell'offerta del modulo da compilare con l'indicazione delle generalità; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine all'accertamento delle esatte generalità dell'imputato, ricavate, secondo la difesa, dalle sole dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti - è manifestamente infondato (essendo stata accertata l'identità dell'imputato alla luce dei rilievi dattiloscopici), ed è comunque genericamente formulato (non avendo il ricorrente esplicitato un'identità differente rispetto a quella prospettata nella sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Mic ele C co Enri ttoriislao Scarlini DEPOSITATA IN CANCpiLLERI E2 L 9 2026 10 ` 0, i Fuggien."De Sal di