Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise new grounds before lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Raidik's appeal against the Trieste Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to prove the objective element of the crime regarding the recipient's error and sought to apply continuation rules for a previously judged offense. The court rejected these arguments because they concern issues not presented to the territorial judge or the appellate court, rendering them inadmissible at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on grounds already examined by the lower courts; new issues regarding the existence of criminal elements or the application of continuation rules not raised before the appellate instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RAIDIK FABIO nato a UDINE il 17/03/1969 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Fabio Raidik ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata provata l'induzione in errore del destinatario della falsa indicazione di identità - e il secondo motivo di ricorso - che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione con altro reato, già definitivamente giudicato - sono indeducibili, in quanto afferenti a profili non offerti alla valutazione della Corte territoriale e davanti al giudice di legittimità non possono essere sollevate questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Enrico tanislao Scarlini DEPOSITATA N CANCELLERIA ' E2 6/2026 11 diziatiO Sue