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Ordinanza — n. 24654/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as defendant personally signed it, violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24654/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition, which is now prohibited by recent legislative amendments. Although the defendant argued that an authenticating lawyer validated the signature, the court distinguished between substantive standing and the procedural requirement of legal representation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 cod. proc. pen.; The personal signature of an accused on a cassation appeal is inadmissible following legislative reforms, as the exercise of this right strictly requires the technical representation of a defense attorney.

Parole chiave

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cassation appeal personal signature defense representation procedural inadmissibility legal representation requirement facoltà di astenersi dal testimoniare false dichiarazioni senza giuramento legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
I. n. 103/2017
pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019
272010), a nulla rilevando, inoltre, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv.
Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018
277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv.
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Testo completo

posto da: SERGIO FORTUNATO nato a REGGIO CALABRIA il 03/07/1998 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sergio Fortunato ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 495 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010), a nulla rilevando, inoltre, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Enri itto • nislao Scarlini DEPOSITATA, -1 9