Italian court dismisses bankruptcy appeal for lack of specific grounds and failure to prove administrative fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Vinzi and Lalli inadmissible regarding their bankruptcy convictions. Vinzi's appeal was rejected for lacking specificity after the charge was reclassified, while Lalli's appeal failed because the court found the missing accounting records and embezzled checks proven by balance sheets and contracts. The court ruled that the appellant bore the burden of proving the missing records were not caused by their own actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and pertinent; if the charge is reclassified, new grounds are required. The appellant bears the burden of proving that the absence of accounting records was not due to their own fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato a ROMA il 21/07/1952 LALLI FIORE nato a ROMA il 08/08/1970 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Claudio Vinzi e Fiore Lalli ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili, il Vinzi, del reato di bancarotta semplice documentale (in questi termini riqualificando l'originaria imputazione a titolo di bancarotta fraudolenta), e il Lalli dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale e impropria da operazioni dolose; - che l'unico motivo del ricorso di Claudio Vinzi - che lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità- è indeducibile in quanto, alla luce della operata riqualificazione in termini di bancarotta semplice, risulta privo di specificità e pertinenza censoria, in difetto della enunciazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste prospettate; - che il primo motivo del ricorso del Lalli - che deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità - è manifestamente infondato in quanto:
a) accertato il mancato rinvenimento delle scritture contabili ed essendo l'amministratore responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica (rispondendo dell'eventuale occultamento della stessaal momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore: Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839), sarebbe stato onere del ricorrente provare che il mancato rinvenimento delle predette scritture fu conseguenza di fatti a lui stesso non imputabili;
b) la Corte territoriale ha desunto l'esistenza delle poste distratte non solo dai bilanci (peraltro autonomamente valutabili in quanto fondati su dichiarazioni dello stesso imprenditore), ma anche dal formale contratto di cessione;
c) la pacifica entità del debito accumulato - non specificamente contestata dalla difesa - dà conto della sistematicità (con riferimento ai singoli anni d'imposta), dell'efficacia causale delle condotte rispetto al successivo fallimento e della sua oggettiva prevedibilità; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M