Cassation Court dismisses appeal against conviction for grave threats, upholding appellate court's discretion on non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the conviction for grave threats. The appellant argued for a suspension of proceedings pending a Constitutional Court ruling on the 'Orlando Law' and claimed non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court held that no law mandates such a suspension and that the lower court's discretionary assessment of non-punishment grounds falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The suspension of prescription proceedings does not require waiting for a Constitutional Court decision, and the assessment of non-punishment grounds is a discretionary power of the trial judge immune from cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CAMINITI ALFONSO nato a OPPIDO MAMERTINA il 05/03/1946 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Alfonso Caminiti ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Reggio Calabria, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'ordinanza di rigetto della richiesta di differimento dell'udienza di trattazione in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità della c.d. legge Orlando - è manifestamente infondato in quanto:
a) nessuna norma impone il differimento della decisione in attesa della decisione della Corte costituzionale;
b) la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); soluzione, peraltro, confermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026, che, nel ritenere infondata la relativa questione di legittimità, ha ritenuto che l'interpretazione delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione non contrasti con il principio della retroattività della legge penale più favorevole; - che il secondo motivo del ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile in quanto la valutazione della sussistenza degli elementi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è il frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685) e non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis, Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) e la Corte territoriale, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 9 P.Q.M