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Ordinanza — n. 24649/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, rejecting fraud aggravation and sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24649/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by two women inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the court erred in applying the fraud aggravation and in its sentencing discretion. The court rejected these claims, noting that the defense itself requested the requalification of facts to theft and that sentencing discretion is reserved for the trial judge unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The defense's request for requalification of facts precludes challenging the application of the fraud aggravation, and sentencing discretion is non-reviewable on appeal absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft fraud aggravation sentencing discretion requalification of facts inadmissible appeal furto aggravato aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
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Testo completo

posti da: CHAVEZ ESPINAL LIDIA JANET (CUI 01M1JJJ) nato il 02/11/1985 MAURATE CALIXTRO CRUZ YESSENIA nato il 02/09/1995 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Lidia Janet Chavez Espinal e Yessenia Maurate Calixtro Cruz ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado e previa riqualificazione dei fatti contestati al capo A), ha ritenuto le ricorrenti responsabili del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento, dichiarando non doversi procedere in ordine ai residui reati originariamente contestati per difetto di querela; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento - è manifestamente infondato in quanto la ricostruzione alla quale ha aderito la Corte territoriale risulta prospettata dalla stessa difesa, laddove, per le merci di provenienza illecita, ha chiesto essa stessa la riqualificazione dei fatti (rispetto all'originaria contestazione in termini di ricettazione, nel differente reato di furto, adducendo, a sostegno della prospettazione offerta, proprio la presenza delle borse schermate e degli strumenti necessari per rimuovere le placche dalla merce); - che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è anch'esso indeducibile in quanto la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti irrogati) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione:

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) e la Corte territoriale ha assolto al relativo onere motivazionale in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800), attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pagg. 5 e 6 della motivazione della sentenza impugnata); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M