Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24648/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's rejection of appeal due to alleged lack of specificity in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24648/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared Serghei Catan's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Catan argued that the Bologna Court of Appeal incorrectly rejected his appeal for lacking specific grounds, claiming the lower court failed to address his arguments regarding the origin of stolen goods and sentencing treatment. The court rejected this, noting it had already analyzed the specific reasons Catan raised, including the lack of awareness of the illicit provenance of the stolen item and the applicable sanctions, rendering the appeal's general grounds insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c c.p.; Art. 624-bis c.p.; Art. 648 comma 4 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to specifically correlate with the contested decision's reasoning, even if the lower court addresses the underlying arguments in its analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specificity grounds correlation with decision criminal procedure appeal generic grounds rejection precedenti penali gravi allontanamento espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c c.p.
pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta genericità dei motivi d'appello - sono manifestamente infondati in quanto - sul presupposto per cui la mancanza di specificità del motivo (dalla quale, a mente dell'art. 591 comma i lett.
Art. 624-bis c.p.
pen., così riqualificata l'originaria contestazione formulata ai sensi dell'art. 624-bis cod.
Art. 648 comma 4 c.p.
art. 624-bis cod. pen
pen., così riqualificata l'originaria contestazione formulata ai sensi dell'art. 624-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: CATAN SERGHEI nato il 07/01/1997 avverso l'ordinanza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Serghei Catan ricorre (ulteriormente argomentando con memoria dell'Il maggio 2026) avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., così riqualificata l'originaria contestazione formulata ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta genericità dei motivi d'appello - sono manifestamente infondati in quanto - sul presupposto per cui la mancanza di specificità del motivo (dalla quale, a mente dell'art. 591 comma i lett. c, deriva l'inammissibilità) si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione - la Corte territoriale ha indicato analiticamente (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata) le ragioni argomentate della decisione non specificamente censurate nella formulazione dei motivi d'appello quanto all'ipotizzato difetto di consapevolezza della provenienza illecita della res furtiva e alle censure sollevate con riferimento al trattamento sanzionatorio; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

PQM Dichi P.Q.M