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Ordinanza — n. 24647/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding destretch aggravating circumstance and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24647/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, rejecting their challenge to the aggravated theft conviction. The court found the argument regarding the 'dexterity' aggravating circumstance to be unfounded, as the lower court correctly identified specific precautions taken to surprise the victim's vigilance. Furthermore, the court ruled that the sentencing discretion exercised by the appellate judge regarding the balance of circumstances falls within the domain of the trial court and is not subject to review in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The appellate court's finding of the 'dexterity' aggravating circumstance is binding if based on logical reasoning and sufficient motivation, while sentencing discretion regarding the balance of circumstances is reserved to the trial judge unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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aggravated theft conviction dexterity aggravating circumstance sentencing discretion review appellate court binding inadmissible appeal abbandono del procedimento per truffa confisca di valori patrimoniali frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv.
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Testo completo

da: ANACLERIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/04/1975 DAMJANI NEXHDET nato il 01/03/1977 avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Francesco Anaclerio1/4 e Nexhdet Dannjani ricorrono (la difesa di Anaclerio ulteriormente argomentando con memoria del 21 maggio 2026) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del furto aggravato contestato al capo a) e del tentato furto contestato al capo b); - che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del Damjani e il primo motivo dell'Anaclerio - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza - sono manifestamente infondati in quanto sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l'agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell'azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa (Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022, dep. 2023, R., Rv. 284116), accorgimenti che la Corte territoriale ha analiticamente indicato (pag. 4 della sentenza impugnata), con motivazione logica e coerente con i dati richiamati e, quindi, in questa sede insindacabile; - che il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Anaclerio - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al bilanciamento delle circostanze - sono indeducibili in quanto:

a) il motivo in ordine alla determinazione della pena non risulta proposto in primo grado e, comunque, la graduazione della pena (con riferimento alla determinazione della pena base e dei singoli aumenti) presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità ed è, quindi, riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta (come in concreto avvenuto) da sufficiente motivazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142);

c) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); oneri argomentativi adeguatamente assolti attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 3 della sentenza impugnata), in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di penaè correlato all'entità degli stessi:

Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDr Sodi - 3