Ordinanza — n. 24645/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: KOVACEVIC IVOR nato il 15/03/1985 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Ivor Kovacevic ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo con l'esclusione dell'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen.), lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva - è manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (pag. 3 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi (e accertati) e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod. pen; Ordinanza — n. 24645/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 dell'art. 625 cod. pen.), lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva - è manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (pag. 3 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi (e accertati) e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: KOVACEVIC IVOR nato il 15/03/1985 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Ivor Kovacevic ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo con l'esclusione dell'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen.), lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva - è manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte (pag. 3 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi (e accertati) e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PQM D P.Q.MIl Consigliere estensore Présidente Enri . . Stanislao Scarlini r oefesITATA ; el CANCELLER{A E2 L.45 2026 Il Funzionari ,uciìziario Matta De ntis