Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft in a public hospital due to procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Walter Faluomi's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and misuse of credit cards. The sole ground of appeal, alleging a violation of law regarding the aggravating circumstance of theft within a public hospital, was rejected as a mere repetition of arguments already dismissed on appeal. The court ruled that the consistent jurisprudence confirms the hospital qualifies as a public establishment, making the aggravating circumstance applicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7 cod. pen.; The aggravating circumstance for theft committed in public offices or establishments applies to hospitals integrated into the national service, rendering appeals based on the absence of this circumstance inadmissible when the nature of the facility is clearly established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: FALUOMI WALTER nato il 23/10/1961 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Walter Faluomi ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Perugia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di due carte di credito; - che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. per essere stato il furto consumato all'interno di un ospedale pubblico - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) ed è comunque manifestamente infondato in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Gualdi, Rv. 272648), circostanza chiaramente evidenziata nel capo d'imputazione e ampiamente ribadita dalla Corte territoriale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ele Cuoco Enrico Vi orib nislao Scarlini r DEPOSITATA CANC LLERIA E2 L q/206 uclizJatiO uk