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Ordinanza — n. 24641/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24641/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for necessity and generic mitigating circumstances, but the court found these claims unproven and insufficiently supported by evidence. Consequently, the appeal was rejected because the arguments merely repeated errors already corrected by the appellate court without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new legal arguments or evidence; mere reiteration of contested points or failure to prove statutory mitigating factors like necessity or generic leniency renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility state of necessity defense generic mitigating circumstances recidivism application Italian Supreme Court aggravated theft conviction procedural exhaustion motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

posto da: ABDALLA ATHUMANI nato il 12/05/1973 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Abdalla Athumani ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tento furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 2 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, limitandosi a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva - è anch'esso indeducibile in quanto la Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto:

a) delle ragioni fondanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, sicché ben può il giudice motivarne il diniego attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (rimanendo disattesi o superati tutti gli altri) o anche alla luce della sola rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili;

b) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi (e accertati) e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.Mu o ctè te § CiAteil. ìtanislao Scarlini ;:g 1