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Ordinanza — n. 24640/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances lack positive justification for lighter sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24640/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Durac and Sali inadmissible regarding their sentencing reduction. The appellants argued for generic mitigating circumstances, but the lower court explicitly denied them due to the absence of positive elements justifying leniency. The court ruled that such circumstances require specific positive justification rather than merely the lack of negative personality traits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 c.p.; Art. 59 c.p.: Generic mitigating circumstances do not constitute an inherent right but require positive elements to justify a mitigated sentence, allowing the judge to deny them by citing decisive factors or the mere absence of favorable elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances positive justification requirement sentencing mitigation denial personality elements assessment Italian criminal procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.
Art. 59 c.p.

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Testo completo

posti da: DURAC MARINELA VIOLETA nato il 28/03/2001 SALI MIRELA nato il 23/12/1998 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;4.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Mirela Sali e Marinela Violeta Durac ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riqualificati i fatti originariamente contestati in termini di rapina pluriaggravata, le ha ritenute responsabili del reato di tentato furto PI uriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, in sé, non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma necessitano, in positivo, di elementi (dei quali il giudice deve esplicitamente dar conto) ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rendendolo coerente alla concreta gravità del fatto, sicché ben può il giudice motivarne il diniego attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (rimanendo disattesi o superati tutti gli altri) o anche alla luce della sola rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore